(Photo Credit: Anri Prifti)
E' stato respinto il ricorso presentato dalla Fc Alessandria riguardo il presunto tesseramente irregolare del difensore nerostellato Christian Ventre nel derby dello scorso 23 febbraio, terminato 0-0. Il risultato pertanto è stato omologato.
Questo il comunicato del Comitato Regionale della Lnd: “Il Giudice Sportivo Territoriale, - ricevuto il ricorso presentato dalla Società ASD FORZACORAGGIO ALESSANDRIA avverso la regolarità della partita disputata in data 23/02/2025 contro la Società ASD CITTA' DI CASALE, valida per il Campionato di Promozione, Girone D, s.s. 2024/2025, con il quale la Società ricorrente lamenta lo schieramento in campo, da parte della Società avversaria, del giocatore Christian Ventre, asserendo che quest'ultimo sarebbe stato in posizione irregolare in quanto tesserato in data 23/01/2025 dalla ASD CITTA' DI CASALE come quarta Società e dunque in violazione dell'art. 95, comma 2, NOIF; - rilevato che il procedimento è stato introdotto regolarmente, in quanto il ricorso è stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo PEC in data 26/02/2025 ed in pari data trasmesso a mezzo PEC alla Società avversaria, ed è stato preceduto dal prescritto preannuncio depositato e trasmesso sempre a mezzo PEC in data 24/02/2025; - effettuati i dovuti approfondimenti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, è emerso che in relazione alla posizione del calciatore Christian Ventre è stato reso - in data 29-30/01/2025 e quindi prima della sua convocazione e del suo schieramento in campo nella partita oggetto di reclamo - parere interpretativo del 34 Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e della Lega Nazionale Dilettanti in base al quale il tesseramento per la Società ASD CITTA' DI CASALE deve ritenersi il terzo tesseramento effettivo avvenuto nel corso della corrente stagione sportiva, con conseguente posizione regolare del calciatore ai sensi dell'art. 95, comma 2 NOIF”.
“Ritenuto pertanto che il giocatore Sig. Christian Ventre avesse pieno titolo per prendere parte alla gara in oggetto DELIBERA – di respingere il ricorso della Società ASD FORZACORAGGIO ALESSANDRIA, per le ragioni espresse in parte motiva, omologando il risultato raggiunto in campo: ASD FORZACORAGGIO ALESSANDRIA - ASD CITTA DI CASALE 0 - 0; - di addebitare sul conto della Società ASD FORZACORAGGIO ALESSANDRIA l'importo del contributo per il ricorso, che non risulta essere stato versato”.
Questa il comunicato diffuso subito dopo la sentenza dal club nerostellato: "La società ASD Città di Casale, presa visione della Delibera del Giudice Sportivo in data 6 marzo 2025, in merito al ricorso inerente la gara di campionato tra FC Alessandria e ASD Città di Casale, presentato dalla società FC Alessandria, dichiara di essere pienamente soddisfatta e di non aver mai avuto dubbi sulla propria posizione e su quella del calciatore in oggetto. Come da regolamento, il club si è mosso tesserando l’atleta in osservanza delle norme e di averlo fatto alla luce del sole. La società ASD Città di Casale ringrazia tutti coloro che negli ultimi dieci giorni, le sono stati vicino con testimonianze di stima e fiducia".


